Art. 4.
(Consenso).

      1. Al momento della conservazione la donna può prestare il consenso scritto all'utilizzazione, senza alcuna forma di compenso, dell'unità cordonale per scopo di ricerca o per uso allogenico in favore di terzi qualora ne sia fatta richiesta motivata all'ufficio preposto alla tenuta del Registro nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
      2. In caso di manifestazione del consenso di cui al comma 1, la donna matura il diritto alla contestuale ricostituzione di un'unità cordonale compatibile per il caso di futura utilizzazione autologa.
      3. È fatto obbligo ai centri privati di raccolta e di conservazione autorizzati ai sensi dell'articolo 2 di garantire la tutela della riservatezza delle donne che si avvalgono dei servizi dei medesimi centri.